Parco delle Madonie: le regole per visitare e rispettare il parco

Andare in montagna significa innanzitutto rispettarla, sia che si visiti un parco, una riserva o un demanio ovunque siano. Quindi prima di effettuare un escursione, consapevolmente, dobbiamo conoscere le regole per non creare alcun disturbo a fauna e flora, ma non solo. Ecco le regole e la zonizzazione del  PARCO DELLE MADONIE.

Vasto complessivamente 39.679 ettari di terreno, il Parco naturale regionale delle Madonie si estende su di un’ampia area della provincia di Palermo: una sorta di quadrilatero avente approssimativamente per vertici gli abitati di Campofelice di Roccella a nordovest, di Finale di Pollina a nord-est, di Petralia Soprana a sud-est, di Sclafani Bagni a sud-ovest e per confini il Mar Tirreno a nord, la Valle del Fiume Pollina a est, l’altopiano gessoso-solfifero a sud, la Valle dell’Imera settentrionale a ovest. Da questa perimetrazione risultano interessati i territori di 15 comuni:

Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni.

Dalla determinazione di tali confini consegue – dato, questo, di notevole rilevanza scientifica e paesaggistica – che le altezze dei rilievi ricadenti nell’area del Parco sono comprese tra poche decine di metri sul livello del mare ed i 1979 metri, quota della vetta più alta (Pizzo Carbonara).

Distinto secondo una precisa zonizzazione, che definisce anche le attività esercitabili e i divieti operanti, il Parco – in osservanza del dettato di cui all’art. 7 della lr. 9.8.1988 n° 14 – è suddiviso in:

Zone A (di riserva integrale, estese su 5733 ettari), nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, tanto nell’individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza. In tali zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di grande interesse naturalistico e paesaggistico, che presentano una relativamente minima antropizzazione.

Zone B (di riserva generale, estese su 16.535 ettari), nelle quali è vietato costruire nuove opere, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall’Ente Parco le utilizzazioni agro-silvopastorali e le infrastrutture strettamente necessarie, quali strade di accesso, opere di miglioramento e di ricostruzione di ambienti naturali. Nelle predette zone si identificano, di massima, ecosistemi o ecotoni (o loro parti) di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggior grado di antropizzazione rispetto alle Zone A.

Zone C (di protezione, estese su 427 ettari), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, quali strutture turistico-ricettive, culturali, aree di parcheggio.

Zone D (di controllo o pre-parco, estese su 16.984 ettari), istituite al fine di consentire l’armonizzazione del territorio sotto tutela con la realtà antropizzata circostante. Vi sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità del Parco.

ATTIVITÀ ESERCITABILI E DIVIETI OPERANTI NEL PARCO

Dalla lr. 9.8.1988 n° 14: nei Parchi regionali sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna. In particolare i divieti riguardano: la cattura, l’uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l’introduzione di specie estranee vegetali e animali che possono alterare l’equilibrio naturale; – l’introduzione o l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geochimici; – l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo e di cattura; – l’accensione di fuochi all’aperto. Nei territori destinati a Parchi e a Riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e i vincoli già istituiti in base ad essi.

Attività e divieti

Nelle Zone A e B è consentito:
– praticare l’escursionismo, lo sci alpinismo ed escursionistico, lo sci di fondo ed altre forme di escursionismo, fatta salva la facoltà dell’Ente Parco di precludere l’accesso ad alcune aree;
– la raccolta di funghi e frutti di bosco, nel rispetto delle norme che l’Ente Parco dovrà emanare;
– il traffico stradale sulle strade classificate statali, provinciali, comunali.

Nelle Zone A e B, oltre ai divieti di cui alla Lr. 9.8.1988 n° 14, non è consentito:
– introdurre veicoli a motore, ad eccezione di quelli autorizzati dall’Ente Parco, per lo svolgimento delle attività consentite;
– asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili, minerali;
– abbandonare rifiuti;
– praticare il bivacco ed il campeggio;
– sorvolare il territorio con velivoli non autorizzati dall’Ente Parco;
– esercitare attività sportive che possano compromettere l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi (automobilismo, trial, motociclismo, motocross, motoalpinismo, deltaplanismo).

Nelle Zone C e D è consentito:
– quanto previsto per le Zone A e B;
– praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree a tal fine attrezzate;
– esercitare le attività sportive con esclusione di quelle che possono compromettere l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, previa l’autorizzazione dell’Ente Parco.

Nelle Zone C e D, oltre ai divieti di cui alla Lr. 9.8.1968 n° 14, non è consentito:
– esercitare la caccia e l’uccellagione;
– danneggiare, disturbare o catturare animali, raccogliere e distruggere nidi o uova; – introdurre specie estranee alla fauna o alla flora della zona;
– abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
– accendere fuochi all’aperto;
– sorvolare il territorio con velivoli non autorizzati dall’Ente Parco.

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